News sul cambio misure infissi: l’Agenzia Entrate dà istruzioni diverse da Enea spostando l’attenzione sul maggior risparmio energetico. Vediamo cosa cambia con la risposta dell’Agenzia delle Entrate ” Interpello 524/2021 “ e come interpretarla.
In precedenza, l’Enea si era esposta con limiti restrittivi (ne abbiamo parlato qui) ma l’Agenzia delle Entrate ha ampliato di molto il ventaglio.
Potrebbero essere applicabili ambedue i criteri, Enea e ADE, ma con l’introduzione di alcuni principi legati a dimensioni, autorizzazioni e risparmio energetico.
Al termine trovi anche il PDF originale della risposta che tuttavia, meriterebbe ulteriori chiarimenti.
Contenuto
Cambio misure infissi Agenzia Entrate | Tutto nasce dall’interpello che trovi sotto:
“L’Istante riferisce che nell’ambito di una ristrutturazione di un immobile residenziale unifamiliare, verranno eseguite sia opere strutturali, comprensive di opere edili di ridistribuzione degli spazi interni, sia di riqualificazione energetica, quali un nuovo impianto di riscaldamento in pompa di calore e la coibentazione orizzontale e verticale dell’edificio.
Come intervento “trainato”, verranno sostituiti anche gli infissi sia del piano terra che del primo piano, il cui foro architettonico (luce foro da spalla a spalla) dovrà essere traslato 10 cm più in alto nonché aumentato di dimensione.
Ciò comporterà la modifica della dimensione dei serramenti esistenti.
Inoltre, una porta finestra verrà aumentata di dimensioni sia in larghezza che in altezza e due finestre del piano terra verranno accorpate in un’unica finestra di maggiori dimensioni.
Ciò considerato l’Istante chiede se la realizzazione di infissi diversi dai precedenti possano essere ammessi (come interventi trainati) ai benefici di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. Superbonus).
L’Istante ritiene che l’intervento si configuri come sostituzione di infissi e che pertanto sia agevolabile al 110% anche con l’ampliamento e/o la modifica dell’apertura.
Cambio misure infissi Agenzia Entrate | La risposta Agenzia delle Entrate all’interpello 524/2021 dice questo
Al riguardo si premette che, fermo restando che la qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in tema di classificazioni urbanistiche, è necessario che gli interventi edilizi da eseguire siano inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 380 del 2001 (TU dell’Edilizia) e che dal titolo amministrativo autorizzativo risulti che non si tratta di un intervento di nuova costruzione.
Relativamente al quesito, concernente la possibilità di ammettere al Superbonus i nuovi serramenti che hanno una diversa geometria rispetto a quelli esistenti, sentito il Ministero dello sviluppo economico, si ritiene che nella disciplina del Superbonus, gli interventi su serramenti e infissi possono essere esclusivamente “trainati” ai sensi del citato articolo 119, comma 2 del decreto Rilancio.
Come nell’Ecobonus, l’intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione.
Ciò considerato, per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione è possibile fruire dell’Ecobonus anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie “totale” degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante.
“Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico.”
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in merito alla conformità degli interventi che verranno realizzati in base alle normative urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.
Andiamo per gradi, sintetizzando.
Cambio misure infissi Agenzia Entrate | quali sono le richieste specifiche dell’interpello
Per prima cosa, analizziamo le caratteristiche dell’intervento in esame, che ha portato al chiarimento dell’ADE.
Ambito lavori:
- Ristrutturazione immobile residenziale unifamiliare.
Opere previste:
- opere strutturali;
- ridistribuzione degli spazi interni;
- riqualificazione energetica;
- nuovo impianto di riscaldamento in pompa di calore;
- coibentazione orizzontale e verticale dell’edificio;
- sostituzione infissi il cui foro architettonico (luce foro da spalla a spalla) dovrà essere traslato 10 cm più in alto nonché aumentato di dimensione.
Elenco delle richieste oggetto dell’interpello:
- vorrebbe modificare la dimensione dei serramenti esistenti;
- necessita che una porta finestra venga aumentata di dimensioni sia in larghezza che in altezza;
- ha bisogno di accorpare due finestre in un’unica finestra di maggiori dimensioni.
Cambio misure infissi Agenzia Entrate | quali sono le risposte specifiche dell’interpello
Dalle risposte del chiarimento dell’agenzia delle Entrate, emerge che:
- la qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune. Non spetta a loro;
- gli interventi edilizi da eseguire sono inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”. Sembra non sia una manutenzione straordinaria/ordinaria;
- gli interventi su serramenti e infissi possono essere esclusivamente “trainati”. Lo sapevamo bene;
- l’intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione;
- per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione è possibile fruire dell’Ecobonus anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi. Questo è un chiarimento che stravolge quanto detto da Enea ma lo prendiamo per buono;
- A Condizione che la superficie “totale” degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante.
L’ultima frase apre a una serie di dubbi, ma pone anche dei limiti importanti.
Nel caso dell’interpello, la risposta è vaga.
Come si volesse dire che nella sua abitazione non si devono variare i metri quadri totali degli infissi sostituiti.
Questo, alla luce dei rapporti di areo illuminazione delle stanze, deve essere verificato attentamente.
Cambio misure infissi Agenzia Entrate | La risposta ufficiale Ade 524/2021 PDF
Scarica il PDF con la risposta dell’Agenzia delle Entrate.
Seguiranno chiarimenti e nel frattempo consiglio molta prudenza.
PS: nella risposta dell’Agenzia si legge:
“Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello”.
Il mio consiglio è quello di non generalizzare ma valutare bene le dinamiche del proprio intervento con il Tecnico di fiducia.
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Socio Fondatore I.N.D.E.P. Istituto Nazione Diagnostica Patologia Edilizia
Consulente tecnico ed energetico infissi, isolamenti e VMC
Docente Corso di Alta Formazione sulle Patologie Edilizie
Docente Legno Legno per la qualifica EQF4 sulla posa infissi
Professionista per la posa in opera degli infissi di Qualità Casaclima
Applicazione del cappotto termico contestuale a modifica di prospetti dell’edificio. La modifica delle bucature (perché traslate, perché nuove, perché allargate o ridotte in dimensioni), in uno o più piani dell’edificio, dovrebbe di per sé comportare la variazione del prospetto di una facciata o più dell’edificio stesso. Fermo restando il giudizio sul progetto da parte del Comune circa i nuovi prospetti dell’edificio dopo le modifiche, è possibile che la modifica dei prospetti impedisca la detrazione al 110% del cappotto termico applicato sulle “nuove” (cioè modificate) facciate dell’edificio?
Salve Luca.
Non mi è possibile entrare nel merito di queste considerazioni.
Si rivolga al suo Tecnico di fiducia.
Un caro saluto.
CD
buongiorno,
per quanto riguarda lo spostamento degli infissi, in fase di progettazione di superbonus 110 e in qualità di opere trainate abbiamo sostituito i serramenti dei quali due finestre di un locale sono state eliminate, pur mantenendo il corretto rapporto aeroilluminante, e realizzata una nuova finestra in un altro locale.
il tutto con regolare P.D.C.
in riferimento alla risposta di ADE relativa alla variazione del numero dei serramenti purché di superficie totale
non superiore alla situazione ‘ante” , il serramento della nuova finestra rientra nel superbonus?
Salve Olivia.
La cosa importante è che lei porti in detrazione una quantità di metri quadri uguale o inferiore a quella precedente.
Ciò che eccede, non potrà detrarlo.
La finestra che ha inserito nella muratura, a mio avviso, non rientra nella detrazione per sostituzione.
Non si tratta di un ridimensionamento ma di un’opera ex-novo.
Un caro saluto
DC