Valvole termostatiche e requisiti riqualificazione energetica 2026: cosa dice il decreto sulla sostituzione infissi

Il DM 28 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2025, aggiorna il decreto requisiti minimi del 26 giugno 2015 ed entra ufficialmente in vigore centottanta giorni dopo la pubblicazione, quindi dal 3 giugno 2026.

Tra le novità che interessano chi sostituisce gli infissi c’è una previsione esplicita sulla regolazione della temperatura ambiente per ambiente… sia come suggerimento virtuoso, per migliorare il risultato finale, che come potenziale obbligo.

Vediamo cosa dice il testo, e cosa invece resta da chiarire.


Cosa prevede il decreto quando si sostituiscono gli infissi?

Il punto di riferimento è l’Allegato 1, paragrafo 5.2, che riguarda gli interventi sull’involucro negli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica, inclusa la sostituzione infissi:

In caso di riqualificazione energetica dell’involucro edilizio, coibentazioni delle pareti o installazione di nuove chiusure tecniche trasparenti, apribili e assimilabili, delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di climatizzazione, al rispetto dei requisiti di cui alle lettere da a) a d), si aggiunge l’obbligo di installazione di valvole termostatiche, ovvero di altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente o singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica del generatore, quest’ultima può essere omessa ove la tecnologia impiantistica preveda sistemi di controllo equivalenti o di maggiore efficienza o qualora non sia tecnicamente realizzabile.

Ma cosa vuol dire? E cosa cambia per te?

Il comma 2 stabilisce che, in caso di riqualificazione energetica dell’involucro — comprese le coibentazioni delle pareti e l’installazione di nuove chiusure tecniche trasparenti verso l’esterno o verso ambienti non climatizzati — ai requisiti di trasmittanza si aggiunge l’obbligo di installazione di valvole termostatiche, ovvero di altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente o singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica del generatore.

Sono quindi ammesse due strade alternative: le valvole sui radiatori, oppure un altro sistema di termoregolazione che agisca per singolo ambiente o per singola unità immobiliare.


Un punto su cui è facile sbagliare: cosa può essere omesso?

Il testo prosegue precisando che la compensazione climatica “può essere omessa ove la tecnologia impiantistica preveda sistemi di controllo equivalenti o di maggiore efficienza o qualora non sia tecnicamente realizzabile”. Ma cosa vuol dire?

Leggendo con attenzione, l’esonero riguarda la compensazione climatica, non l’obbligo di termoregolazione in sé. È una distinzione che vale la pena tenere presente, perché in una lettura rapida si rischia di attribuire la deroga alle valvole.

Detto questo, la qualificazione di un intervento concreto — se rientri o meno nell’ambito del paragrafo 5.2, e quali soluzioni siano tecnicamente realizzabili in quel caso specifico — resta valutazione che spetta al tecnico abilitato.


Cosa succede in caso di impianti autonomi?

Alcuni commenti hanno osservato che il decreto del 2015 conteneva un’esclusione esplicita per gli impianti autonomi, e che nel nuovo testo tale esclusione non comparirebbe.

Su questo punto conviene essere prudenti su due fronti.

  • Il primo: nel nuovo Allegato 1 non abbiamo trovato un’esclusione espressa per gli impianti autonomi, e la formulazione “per singolo ambiente o singola unità immobiliare” è compatibile con un ambito applicativo che comprenda anche l’unità servita da caldaia propria.
  • Il secondo: il confronto puntuale con la formulazione previgente richiede la lettura diretta del testo 2015, e in assenza di circolari applicative è ragionevole non trarre conclusioni definitive.

L’indicazione pratica è semplice: chi ha caldaia autonoma non dovrebbe dare per scontato di essere escluso, e conviene sottoporre il caso al termotecnico che segue la pratica. Meglio essere cauti.


Cosa cambia in breve con il nuovo decreto?

Il decreto collega esplicitamente l’intervento sull’involucro alla regolazione della temperatura ambiente per ambiente. Chi sostituisce gli infissi in ambienti riscaldati farebbe bene a considerare fin dall’inizio anche l’impianto termico, sia per ragioni di conformità sia perché la regolazione locale è ciò che permette di sfruttare l’isolamento appena installato.

Sui confini esatti di applicazione — in particolare per gli impianti autonomi — mancano al momento circolari interpretative. La verifica caso per caso spetta al termotecnico.


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